27 Aprile 2021

Quando si può versare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne?

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È di qualche giorno fa la decisione prese dalla Corte di Cassazione riguardo all’assegno di mantenimento versato direttamente al figlio maggiorenne.

La vicenda.

A seguito di una sentenza di separazione, il giudice aveva stabilito che il genitore economicamente più “forte” (in questo caso il padre) versasse un assegno di mantenimento di € 300 per il figlio. Dal 2007, il padre ha versato la somma direttamente al figlio ormai maggiorenne.

Nel 2011, l’ex moglie, reclamava una cifra di € 22.000: sarebbero gli arretrati che l’ex marito avrebbe accumulato negli anni NON versando l’assegno di mantenimento per il figlio.

Il padre, a questa accusa di inadempimento del proprio dovere, dichiara che, a seguito di un accordo concluso sia con il figlio che con l’ex moglie, aveva provveduto a versare l’assegno di mantenimento DIRETTAMENTE al figlio. Successivamente ai vari gradi di giudizio per sciogliere il “disguido”, la causa arriva in Cassazione.

Decisione della Cassazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9700 del 13 aprile 2021, si pronuncia a favore dell’ex moglie dichiarando che “qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non poteva avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse modificato, su istanza di quest'ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione”.

In sede di giudizio è stato, inoltre, chiarito che un accordo tra i genitori NON può modificare alcuna situazione senza che sia stabilito da un provvedimento giurisdizionale. A proposito la Cassazione chiarisce che “a determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”.

Quando si può versare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne?

Secondo l’art. 337 septies comma 1 c.c. solo il giudice può disporre il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio infatti nel testo si legge che “il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”.

Conclusione della vicenda.

Il padre è stato condannato al pagamento delle € 22.000.

Le spese giudiziarie sono state divise tra le parti.

Il padre, per evitare il pagamento della cifra contestata, avrebbe dovuto rifarsi all’art. 1188 c.c. allegando, ogni mese all’assegno di mantenimento, un certificato che attestasse che l’ex moglie aveva indicato il figlio come destinatario del pagamento.

Questo lo dico IO

Prima di prendere iniziative o credere nella buona fede del coniuge, consultatevi con un professionista!

Foto di 5317367 da Pixabay

Angelica Andriola
Autrice del blog
Angelica
Sono Angelica, una 30enne di appena 18 anni! Mi piacciono le sfide, scoprire cose nuove e lanciarmi in percorsi di cui non so nulla. Continua...
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