Pian piano, gli amici di Lo dice la legge, oltre che premiarmi con la loro presenza e costanza, si stanno facendo avanti con domande e curiosità. Oggi risponderò a Giuseppe riguardo la sua curiosità sul voyeurismo: quando è reato?
Per definizione il voyeurismo è un’anormalità psichica propria di chi ricerca e ottiene il piacere sessuale e l’eccitazione guardando, solitamente di nascosto, persone nude o seminude o impegnate in un rapporto sessuale.
Il voyeur, nella lingua italiana, potremmo definirlo come “il guardone” che, oltre a concentrarsi sul suo piacere, deve fare attenzione a non infrangere quanto previsto dagli articoli 610 e 615-bis c.p..
Il codice parlare parla di:
Questi due articoli, in relazione al voyeurismo, vanno letti alla luce delle varie sentenze della Cassazione che si sono succedute.
Nel 2009, la Cassazione, nel terzo grado di giudizio, ha condannato “il guardone” per VIOLENZA PRIVATA specificando che “è stato messo in atto un comportamento insidioso idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”.
In Cassazione, nel 2019, il voyeur imputato è stato condannato per VIOLENZA PRIVATA ma, gli ermellini, hanno specificato che “…l'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, senza che vi sia alcun contatto con i genitali o le zone erogene della persona presente, non consentono di ritenere configurabile la violenza sessuale quanto, piuttosto, il delitto di atti osceni o quello di violenza privata, sempre che ne sussistano le condizioni. Il voyeurismo, invece, può essere ricondotto ad una ipotesi di molestia nei confronti delle persone oggetto della morbosa curiosità, ma NON integra violenza sessuale nei confronti delle stesse.”
In conclusione, utilizzando le parole di una sentenza del 2010, nel nostro sistema giuridico il voyeurismo “non ha la rilevanza penale di condotta concorrente di una violenza sessuale posta in essere da altri, a meno che l'atto del guardare sia stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all’esecutore materiale della violenza sessuale, divenendo in tal modo il guardare un’attività "consensuale" tra il "voyeur" e l'autore del reato, contribuendo in tal modo a sollecitare o a rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, incidendo direttamente sul reato in corso di consumazione e rendendo, così, manifesta anche la piena condivisione da parte del guardone dell’azione criminosa”.
Questo lo dico IO
Fate attenzione a quello che guardate...e come!
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