Gli animali sono sempre più tutelati dalla legge e dalle associazioni purtroppo, però, non tutti riescono a dar loro il rispetto che meritano. Sentiamo spesso di cani, gatti, piccioni avvelenati. Molti si divertono a lasciare bocconcini avvelenati nelle aiuole o sotto le siepi o in qualsiasi posto in cui un cane può facilmente arrivare. Sono esche che non lasciano scampo all’animale se non si interviene tempestivamente.
Come sancisce l’art. 544 bis c.p. chi, per crudeltà e/o senza un motivo, provoca la morte di un animale rischia da 4 mesi a 2 anni di reclusione. È di facile deduzione che chi avvelena un animale rischia il carcere.
Anche nel caso in cui, l’animale, dopo aver mangiato il boccone avvelenato NON muore, si configura il reato. L’animale a cui viene provocata una lesione per crudeltà e/o senza necessità; l’animale che viene costretto a lavori pesanti è tutelato dall’art. 544-ter c.p. che prevede la reclusione da 5 mesi a 18 mesi e/o la multa da € 5.000 a € 30.000.
La stessa pena si applica per chi somministra all’animale sostanze stupefacenti; la pena è aumentata della metà se a seguito della somministrazione, l’animale muore.
Da qualche tempo la legge ha previsto- per chi si macchia di un simile reato- la possibilità di vedersi togliere la condanna se il fatto commesso viene ritenuto di lieve entità. In realtà, però, non è proprio così infatti, la legge specifica che non c’è nessuna tenuità quando il soggetto che avvelena un animale lo fa per motivi futili. Perciò, chi avvelena un animale NON può sperare nell’assoluzione per particolare tenuità.
Anche se il bocconcino avvelenato o l’esca NON dovesse provocare la morte di alcun animale, il soggetto che lascia per strada cibo avvelenato può essere accusato di:
Non c’è animale peggiore dell’uomo.