In questo anno di pandemia, ci siamo tutti trovati a dover famigliarizzare con un nuovo documento: l’autocertificazione che ci permette di spostarci senza incorrere in alcuna sanzione. Come abbiamo notato e come ci hanno ripetuto fino allo sfinimento: nell’autocertificazione è obbligatorio certificare il vero. Nello specifico, si dichiara la nostra “consapevolezza delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)” È davvero così?
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____ a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________ (______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________ (______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________ nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A dare una risposta netta a questa domanda è stata la gup Alessandra Del Corvo del tribunale di Milano che ha pronunciato una sentenza su quanto accaduto ad un ragazzo milanese durante il primo lockdown a marzo scorso.
Un ragazzo di 24 anni, fermato dalla polizia in una stazione della metro di Milano, aveva dichiarato nella sua autocertificazione che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Dopo una verifica da parte degli agenti, si è scoperto che quel giorno il ragazzo non era di turno. È subito scattata la denuncia ai danni del ragazzo.
In teoria, in base alla gravità dei fatti dichiarati, una denuncia per falso in attestazione può portare ad una condanna da 1 anno a 6 anni di reclusione. Cosa ha deciso la gup nel caso specifico?
Secondo la decisione della Dottoressa, “Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” ed è “evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica”. Ha ulteriormente specificato che nell’ipotesi in cui esistesse la legge, questa si troverebbe in netto contrasto con l’art. 24 della Costituzione che tutela la difesa del singolo. In conclusione, il ragazzo è stato assolto “perché il fatto non sussiste”.
Durante il primo lockdown mi sono riscoperta amanuense per tutte le autocertificazioni che mi sono scritta, fosse venuta fuori prima questa sentenza avrei risparmiato una penna.
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