Capita spesso, soprattutto nelle località di mare e in estate, che la gente- invogliata anche dal caldo- decida di camminare a petto nudo. È sempre consentito un simile comportamento? Vediamo insieme cosa prevede la legge a riguardo.
L’art. 726 c.p. ci mette in guardia e chiarisce che “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 10 a euro 206”. Deduciamo che il vestiario, succinto o provocatorio che sia, come le nudità possono configurare il reato. La domanda che dobbiamo porci è: camminare a petto nudo rientra nella fattispecie dell’indecenza prevista dal codice penale?
Per “atti contrari alla pubblica decenza” devono intendersi gli atti sconci, maleducati, turpi. Chiarito ciò, capiamo se è reato camminare a petto nudo.
La Cassazione con la sentenza n. 28990 del 2012 ha chiarito che può costituire l’illecito di atti contrari alla decenza il nudo integrale. È punibile chi, in una spiaggia pubblica si presenta completamente nudo. (Solo nelle spiagge nudiste, il nudo integrale, NON costituisce l’illecito di atti contrari alla pubblica decenza).
Fatte queste premesse, possiamo affermare che camminare per strada a petto nudo, non costituisce né un reato né un illecito amministrativo. Questa regola può essere superata da specifici divieti pensati dal primo cittadino che può stabilire il divieto di camminare a petto nudo in prossimità di chiese, scuole, centro storico.
Personalmente quelli che vanno in giro a petto nudo come se stessero nel giardino di casa non li sopporto. E la mia sopportazione diminuisce drasticamente quando usano l’aumento delle temperature come giustificazione per non indossare una maglietta. Se soffrite così tanto il caldo potete fare le vostre passeggiate nelle ore meno calde senza sfoggiare pance, addominali o peluria varia.
Foto di Deep Khicher da Pixabay