In Italia le coppie scoppiate sono tantissime e, altrettanto, sono i figli che si ritrovano a vivere in prima persona la separazione dei genitori. Separazione che si declina tra alimenti e mantenimento, guerre in tribunale e non solo. Oggi vediamo nello specifico le ultime pronunce del legislatore in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.
Il mantenimento è un contributo mensile che viene assegnato dal giudice in sede di separazione al coniuge economicamente più debole. Chi decide- volontariamente- di sospendere la fruizione del mantenimento o di ridurne l’importo, potrebbe incorrere in conseguenze penali e civili.
La vittima, per far sì che il coniuge inadempiente venga punito, deve presentare querela e dimostrare il suo stato di bisogno.
Non si configura la fattispecie di reato quando l’obbligato all’assegno del mantenimento dimostra di essere in uno stato di incapacità patrimoniale.
In sede di processo civile, il coniuge inadempiente rischia di vedersi sequestrato sia parte dello stipendio che viene addebitato direttamente al coniuge in stato di bisogno sia parte dei suoi beni.
L’art.30 della Costituzione, prevede in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli. Se la coppia sposata si separa e poi divorzia o se la coppia di conviventi mette fine alla relazione, ovviamente i figli non possono essere abbandonati o ricevere danno.
Secondo l’art. 315 bis c.c. il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue attitudini e capacità.
Con l’ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020, la Suprema Corte ha precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori. Secondo i giudici, il figlio maggiorenne che ha ULTIMATO il percorso di studi (scuola secondaria, facoltà universitaria,…) deve mettersi in moto per rendersi economicamente autonomo.
Fino al momento in cui il figlio maggiorenne sta affrontando un percorso di studi, il genitore è tenuto all’assegno di mantenimento a carico del figlio. Solo nel caso in cui il genitore che pensa economicamente allo stato di bisogno dell’altro coniuge, si trovi in una situazione economica a lui sfavorevole o comunque diversa da quella iniziale, sarà necessario, in sede processuale, rivedere la somma dovuta al figlio.
Un girono Dorothy Parker disse che
“La frase più bella di tutte le lingue è: “Si allega assegno…””.
Foto di Adriano Gadini da Pixabay