Oggi 1 aprile, non potevo che non parlare di scherzi. Sono puntualmente vittima di scherzi più o meno divertenti. A volte sono un momento per ridere insieme, magari per sdrammatizzare una situazione che ci ha tenuti impegnati e con l’ansia per molto tempo; delle volte mettono a dura prova il sistema nervoso. Quando uno scherzo fa ridere la vittima e piangere l’ideatore? Nello specifico, vi parlerò dello scherzo telefonico.
Lo scherzo telefonico rientra nella fattispecie così detta contravvenzionale cioè: non si può procedere con querela contro l’artefice dello scherzo. La vittima, una volta contattate le Autorità e averle messe al corrente dell’accaduto, NON possono fermare il procedimento penale perché c’è alla base un interesse pubblico alla punizione del comportamento.
Lo scherzo telefonico configura il reato di molestia o disturbo alle persone. L’art. 660c.p. prevede che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a € 516”.
Affinché uno scherzo telefonico costituisca il reato di molestie telefoniche, devono ricorrere due condizioni previste dal codice penali quali:
Come ci insegna la sentenza n. 4053 del 12 dicembre 2003, per petulenza deve intendersi “un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà”.
Se lo scherzo, quindi, arreca molestia o disturbo alla vittima, si configurerà il reato. Bisogna notare, però, che alcuni giudici, hanno ritenuto molesta anche una telefonata “muta”.
Ovviamente uno scherzo che farà divertire anche la vittima, non sarà mai considerato reato.
Il fine di uno scherzo non è quello di degradare l’essere umano ma di ricordargli che è già degradato.
(George Orwell)
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