Da qualche anno è stata sospesa la coniazione di monetine da 1 e 2 centesimi e questo NON significa che non siano più in circolazione. Continuano, infatti, a circolare quelle che erano già sul mercato. La domanda che ci si pone dopo la decisione di alcune catene di supermercati e non è: ci si può rifiutare di accettare pagamenti con queste monete da 1 e 2 centesimi? Facciamo un po' di chiarezza in merito.
L’art. 650 c.p. recita che “chiunque rifiuti di ricevere monete aventi corso legale nello Stato è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro”. Prima del 1981 rifiutare un pagamento con monete di piccolo taglio era considerato un vero e proprio reato ma, con il tempo, il legislatore ha pensato di trasformarlo in illecito amministrativo (l’illecito è disciplinato dall’art. 33 della Legge 689 del 1981).
In buona sostanza, finché le monete da 1 e 2 centesimi avranno valore monetario per lo Stato, NESSUN esercente potrà rifiutare il pagamento.
Ai sensi dell’art. 11 del REGOLAMENTO (CE) n. 974 del 1998, “ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento”.
Come l’esercente NON può rifiutare il pagamento con monete da 1 e 2 centesimi così, anche il cliente NON può rifiutarsi di accettare il resto dovutogli in monetine da 1 e 2 centesimi.
Mi è capitato in un supermercato di aver pagato anche con monetine di piccolo taglio: l’esercente si è rifiutato di prendere i soldi e, nonostante io gli avessi detto che erano soldi in corso di validità lui, di tutta risposta, mi ha riferito che preferiva pagare la multa piuttosto che avere in cassa tutto quel ferro inutile. Vabbè, io ho lasciato tutta la spesa: come era inutile il ferro lo erano anche le banconote.