Mi scappa la pipì, mi scappa la pipìììììììììììììì
Sei in macchina, in autostrada, la stazione di servizio più vicina è a più di 100 km, ti scappa la pipì, non riesci più a trattenerla, ti fermi a lato della strada e liberi la vescica. È reato?
Sicuramente è un’azione contraria alle buone maniere ma ci sono delle circostanze che ci portano a liberarci del nostro bisogno fisiologico anche in luoghi pubblici: vuoi perché nelle vicinanze non ci sono bagni pubblici o se ci sono, le loro condizioni igieniche, sono molto discutibili, vuoi perché la vescica o la prostata non reggono più o l’esercente del bar impedisce l’accesso al bagno, quando scappa va bene anche la strada.
Nel corso degli anni la Cassazione ha delimitato i confini tra quando bisogna considerare l’urgente bisogno fisiologico come reato e quando si tratta di illecito amministrativo.
Fare la pipì per strada è rientrato per molto tempo negli “atti contrari alla pubblica decenza” così da essere considerato reato. La condizione del reato se si imbrattavano le cose altrui (pipì contro le pareti di un palazzo) o se si espletavano i propri bisogni contro edifici pubblici come le scuole.
Solo nel 2016 con il D.lgs. n. 8/2016 è cambiata la disciplina di questo reato: gli atti contrari alla pubblica decenza sono stati depenalizzati. Ciò significa che chi viene sorpreso a fare la pipì si vedrà notificare un illecito amministrativo che può variare da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 10.000.
Per luogo pubblico si intendono tutti quei luoghi accessibili da chiunque: piazzola di sosta dell’autostrada, parcheggio, strada cieca, passatoio di campagna, una strada comunale,… per evitare la sanzione è necessario nascondersi e, perché no, studiarsi i tutorial di camouflage dei militari.
Capita molto spesso di entrare in un bar, chiedere un caffè e di utilizzare il bagno. Molto spesso i bagni dei bar “SONO GUASTI”.
A voi titolari voglio ricordare l’art. 187 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): “…gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”. La legge costringe il titolare del pubblico esercizio ad avere sempre un bagno a norma e funzionante, l’unico giustificato motivo per impedire ad un cliente di utilizzarlo potrebbe essere che il bagno sia occupato. Il proprietario di un bar, invece, “non può far pagare una tariffa fissa, una sorta di “tassa-pipì” per andare in bagno senza consumare. Qualche gestore è stato multato perché faceva pagare 1 euro per usare il bagno del bar al cliente che non voleva la consumazione, con la giustificazione che a suo carico sono acqua, pulizia, sapone e carta igienica, ma tale giustificazione non è stata ritenuta valida”.
Chi prende la multa per aver fatto la pipì in un luogo pubblico ha tempo 30 giorni per presentare opposizione davanti al Giudice di pace per dimostrare che l’urgenza è dovuta ad una patologia che deve essere certificata da un medico. Solo in questo caso ci si può vedere annullare la sanzione.
Ehm, si, devo dire che finora sono stata fortunata. Mica me la potevo fare nei pantaloni!