Il mal di denti è forse uno dei mali più fastidiosi, antipatici e “brutti” che si possano provare. Una poltrona, strani strumenti sul banchetto, cannucce, collutori e altri attrezzi del mestiere. I nostri denti sono nelle mani del dentista. È possibile denunciare il dentista se a seguito della sua prestazione odontoiatrica- eseguita nel modo sbagliato- ha provocato danni importanti e/o permanenti al paziente?
Il dentista, in quanto professionista, è tenuto a rispettare la leges artis della medicina nello svolgimento del suo lavoro. Detto questo è necessario che il dentista sia scrupoloso e attento nella cura del suo paziente; è necessario che valuti sia i rischi che i benefici che possono scaturire dal suo intervento e che lavori in un ambiente idoneo con personale specializzato nel campo odontoiatrico.
Lavorare con superficialità e negligenza, non arrivando ad ottenere il miglior risultato possibile per la salute dei denti del paziente mette il dentista nella posizione di DOVER risarcire i danni subiti dal paziente.
Secondo l’art. 2236 c.c. nel caso in cui viene riconosciuto il DOLO al dentista la cui prestazione avrebbe dovuto risolvere una situazione grave del paziente, il dentista ne risponde civilmente. Il DOLO si verifica quando c’è l’intenzione del dentista di causare un danno.
L’art. 1176 c.c. disciplina la situazione in cui il dentista- in prestazioni così dette ordinarie- a causa della sua negligenza causa dei danni al paziente. In questa circostanza risponde per colpa lieve.
La gravità o l’ordinarietà dell’intervento odontoiatrico determinano il grado di colpa imputabile al dentista.
Se il paziente ritiene di aver subito un danno dal dentista può richiedergli il risarcimento per RESPONSABILITA’ CIVILE.
Esistono due forme di responsabilità del dentista:
E comunque a me non è mai stata simpatica neanche la Fatina dei denti.
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