Il mondo del diritto può essere tanto affascinante quanto assurdo. Non solo per le infinite leggi che regolano i diversi comportamenti che dovremmo avere per non incorrere in sanzioni ma anche per le fattispecie di reato esistenti. Lo sapevate che fingere di NON essere sposati, di NON essere divorziati, di NON avere figli costituisce reato?
La sostituzione di persona si verifica mettendo in atto una condotta tale da non rispecchiare la realtà. Il reato si delinea nel momento in cui:
Chi decide di essere altro rispetto alla propria persona, attraverso stratagemmi vari DEVE riuscire non solo ad ingannare la vittima ma deve far si che questa, continui a credere ad ogni suo comportamento e ciò accade solo se il soggetto che mette in atto il reato di sostituzione di persona, arricchisce il reato di particolari.
L’art. 494 c.p. stabilisce che si ha sostituzione di persona se, il soggetto che mette in atto la condotta, ha come obiettivo procurare un vantaggio per sé e creare un danno ad altri diventando- illegittimamente- un’altra persona. Affinché si possa parlare di reato di sostituzione di reato è necessario che si concretizzi il DOLO cioè la volontà esplicita di sostituirsi ad altra persona e sia chiaro l’intento di arrecarle un danno. Per questo reato è prevista la reclusione fino a 1 anno.
Chiunque può essere il soggetto del raggiro o la vittima e non è necessario che tra le due parti siano legate da un particolare rapporto. Poi vabbè, ci sono anche quelli che hanno fatto della sostituzione di reato un lavoro ma questa è un’altra storia.
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